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I conti “sociali” della finanziaria non tornano

Durante le festività natalizie é stata approvata la Legge Finanziaria 2003. Vengono trattati alcuni settori legati al sociale.

di Benedetta Verrini

Dopo un lungo e febbrile lavorio parlamentare, la Camera ha approvato definitivamente, durante le festività natalizie, la legge Finanziaria del 2003 (legge 289 del 27 dicembre 2002). Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 (supplemento ordinario n. 240) e sarà consultabile sul sito
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
per i prossimi due mesi. Vediamo alcuni passaggi dell?articolato che interessano particolari settori del sociale: il lavoro, le associazioni sportive, la disabilità .

Benefici per nuove assunzioni e Lsu
Sono diversi i provvedimenti in materia di lavoro previsti dalla Finanziaria 2003 che interessano il Terzo settore e le fasce ?deboli? della popolazione. Tra questi, l?articolo 44, che ha abolito il divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro per i casi di anzianità contributiva che risultino pari o superiori a 37 anni (a condizione che il lavoratore interessato abbia compiuto 58 anni di età). All?articolo 45 il legislatore ha previsto la possibilità, in via di sperimentazione per il 2003, per “gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore all?espletamento dell?attività lavorativa, nonché i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di prodotti agricoli”, di avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, per un periodo complessivo non superiore a 90 giorni.
Novità anche per i lavoratori socialmente utili: l?art. 50 stabilisce la possibilità di ottenere una corresponsione anticipata dell?assegno che sarebbe spettato fino al 31 dicembre 2003, nel caso si decida di associarsi in cooperativa, intraprendere un?attività lavorativa autonoma, subordinata o di collaborazione coordinata e continuativa. La richiesta del pagamento anticipato ha come conseguenza la cancellazione dalle liste dei lavoratori socialmente utili dell?interessato. L?articolo 63 prevede inoltre la proroga per un ulteriore triennio (ovvero fino a dicembre 2006), del credito di imposta relativo alle nuove assunzioni. Il prolungamento dell?agevolazione ha però comportato una riduzione della stessa. Per le assunzioni effettuate nell?anno 2003, i datori di lavoro avranno diritto di ricevere un contributo di100 euro per ogni assunzione in più a incremento della base occupazionale; 150 euro per ogni assunzione di soggetti d?età superiore a 45 anni. Agli importi appena citati è previsto un ulteriore contributo di 300 euro per ogni assunzione effettuata da datori di lavoro operanti nelle regioni meridionali e nei territori a elevato tasso di disoccupazione.
Giulio D?Imperio

Sport dilettantistico, nuove e vecchie pastoie
Con la finanziaria 2003, ancora una volta il legislatore ha dimostrato di non volersi interessare con la dovuta attenzione ai problemi fiscali e burocratici che assillano i dirigenti sportivi. Si è messa una nuova pezza su un vestito già abbondantemente rattoppato, invece di fare chiarezza e apportare semplificazioni con una legge quadro attesa da decenni. Vediamo in dettaglio le norme riguardanti lo sport dilettantistico. All?art. 51 si stabilisce l?obbligo di assicurazione nei casi d?infortunio per gli sportivi dilettanti tesserati come atleti, dirigenti, tecnici presso le Federazioni o gli enti di promozione sportiva o le discipline associate. L?art. 80, comma 37, estende alle Pro loco l?agevolazione concessa alle associazioni sportive riguardo alla certificazione dei titoli d?accesso alle manifestazioni. Ma la parte del leone la fa l?art. 90, interamente dedicato al settore. Non si comprendono i motivi che hanno reso necessario elevare il limite della l. 398/91, visto che la maggioranza dei soggetti in regime forfetario ha un ricavo medio di natura commerciale inferiore ai 15.500 euro. Questo innalzamento potrà quindi tentare le ?pseudo? associazioni sportive dilettantistiche a ricorrere più facilmente al deprecabile fenomeno delle sovrafatturazioni. Aver elevato la soglia dei compensi non imponibili (comma 3) e aver riconosciuto tale beneficio anche ad altri collaboratori (comma 2) è sicuramente apprezzabile, tenuto conto di tutto quello che fanno i dirigenti sportivi volontari e ?tuttofare?, ma non apporta le semplificazioni che sono loro dovute. Non si capisce neppure perché l?esenzione dal bollo (comma 6) o dalla concessione governativa (comma 7) sia stata diversificata tra associazioni e altre realtà sportive. Il comma 8 dovrebbe risolvere l?annosa controversia nella classificazioni delle spese sostenute dalle aziende per sponsorizzare l?attività sportiva, troppo spesso considerate dagli uffici finanziari quali spese di rappresentanza e quindi con deducibilità limitata. Considerato che il successivo comma 9, lettera b, abroga la deducibilità delle erogazioni liberali da parte delle aziende, perché il beneficio del comma precedente è stato limitato ai soli settori giovanili? Per quanto riguarda l?istituzione del nuovo Registro (comma 20), viene da domandarsi perché sia stato creato presso il Coni, quando vi sono già i registri delle associazioni presso le Regioni e le Province. Non era più semplice completare quelli esistenti, evitando che la stessa associazione debba effettuare tre iscrizioni?
Franco Vollono

Disabili: poche misure nell?anno europeo
Potevano essere molto più coraggiose le disposizioni per il 2003 dedicate alle persone disabili: la Finanziaria non ha portato né le estensioni ai congedi lavorativi, né il prepensionamento per i genitori di disabili gravissimi, né altre misure da tempo segnalate come urgenti dalle associazioni. Tra gli interventi è comunque possibile segnalare un aumento pari a 41 euro mensili (a partire dal primo gennaio 2004) per ciechi civili parziali (art. 39 c. 6). Un contributo pari a 5 milioni di euro a favore di Anffas (Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali), “per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale e assistenziale” (art. 39 c. 7). Confermate le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, che resteranno in vigore fino al 30 settembre 2003, limitate a una spesa massima di 48mila euro (art. 2, c. 5). L?art. 40, poi, stabilisce per la sola categoria dei ciechi civili la possibilità di richiedere l?utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori. Questa possibilità è però riservata solo a chi svolge un?attività lavorativa o sociale o abbia la necessità dell?accompagnamento per motivi sanitari. Ancora, sul fronte scuola, viene superato il parametro vigente di un insegnante di sostegno ogni 138 alunni: la deroga verrà autorizzata dal dirigente dell?ufficio scolastico regionale (art. 35 c. 7). La norma precisa però che all?individuazione dell?alunno come soggetto portatore di handicap “provvedono le Asl, sulla base di accertamenti collegiali”, i cui criteri saranno definiti con dpcm da emanare entro 60 giorni. Davvero rilevante l?art. 94, che stabilisce che le persone con sindrome di Down potranno ottenere, una volta per tutte, la certificazione di handicap grave senza ulteriori visite e controlli. Semplificazioni anche per le persone con Alzheimer.

Info:
Altre novità della manovra
Donazioni & ricerca –
Prevista la deducibilità delle erogazioni in denaro (max 500 euro e per i primi quattro mesi del 2003) per la sola ricerca sulle malattie neoplastiche (art. 59)
Asili – Stanziati 10 mln di euro per la costituzione di un fondo di rotazione per i datori di lavoro che realizzano presso le proprie aziende, asili nido e micro-nidi (art. 91)
Fondo sociale – D?ora in poi sarà ?senza vincolo di destinazione?, con una riserva del 10% a sostegno delle nuove famiglie. I livelli essenziali delle prestazioni sono definiti con dpcm (art.46)

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